federazione italiana scala40

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scudetto fisca

Statuto della F.I.S.C.A.

Art. 1
Denominazione, sede e durata
La Federazione Italiana scala40 (FISCA) è costituita da tutte quelle società, associazioni ed enti ad essa affiliati che, senza fini di lucro e indipendentemente da ogni influenza di razza, religione e politica, praticano in Italia lo sport ed il gioco di carte della scala40.
Viene costituita ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.

La FISCA ha sede legale in Roma , Via Mario Rapisardi 42/C e conduce la propria attività sull'intero territorio nazionale. Le possibili future variazioni di sede all'interno del territorio italiano, in deroga alla disciplina delle modificazioni statutarie, saranno di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.
La “Fisca” è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2
Principi generali
Lo Statuto della FISCA recepisce e persegue i principi enunciati nel D.L. 23.7.1999 n. 241 e nel D.L. 8.1.2004 n.15, le disposizioni normative contenute nello statuto del CONI, ai quali aderisce incondizionatamente.
La Federazione Italiana Scala40 riconosce e persegue i principi fondamentali della Carta Olimpica, in particolare al fine di:
a) unire la pratica dello sport del gioco di carte della Scala40 alla cultura e all'educazione sociale, assicurando a tal proposito ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
b) promuovere e diffondere i valori del buon esempio nel gioco popolare, della tradizione sportiva, della solidarietà sportiva ed economica tra lo sport di alto livello e quello di base, della partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità;
c) incoraggiare il mantenimento di una società pacifica nel rispetto del principio di lealtà, del rispetto degli universali principi fondamentali dell'etica al fine di tutelare la dignità umana;

Art. 3
Oggetto e scopi
La FISCA è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fine di lucro; la Federazione Italiana Scala40 inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività a principi di democrazia interna della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati. La FISCA si propone quale scopo principale:
a) la diffusione, la tutela e lo sviluppo del gioco del scala40 mantenendo inalterate le sue “regole tradizionali”, e delle discipline ad esso collegate, favorendo la partecipazione attiva dei propri Associati alla vita sportiva e ricreativa;
b) la promozione dell'attività del scala40 intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del giocatore;
c) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed agonistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella attività sportiva, allo scopo di divulgare la conoscenza del gioco del scala40 e dello sport in genere, creando altresì, per i giovani e le famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;
d) l'adempimento di ogni tipo di obbligazione ed attività necessaria, strumentale e funzionale a richiedere il riconoscimento come Federazione Sportiva nazionale o Disciplina Sportiva Associata, secondo quanto disposto dai Titoli IV e/o V dello Statuto del CONI.
Per il raggiungimento di tale ultimo fine, il Consiglio Direttivo, anche in deroga alla disciplina delle modificazioni del presente statuto, potrà compiere ogni atto ad esso indirizzato.
Per l'attuazione delle finalità istituzionali, la Federazione Italiana Scala40 potrà organizzare sul territorio nazionale gare, concorsi, competizioni, campionati, manifestazioni, programmi di formazione degli atleti e dei tecnici ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione al coordinamento, alla pratica e all'affinamento del gioco del scala40 e delle discipline sportive ad esso collegate.
La FISCA si impegna a rispettare ed a far rispettare le norme, le direttive, le deliberazioni e gli indirizzi previsti dal CONI.
La FISCA si impegna ad affiliarsi ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni il cui Statuto e Regolamento si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.
A fini organizzativi la FISCA potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle disciplina sportiva.
La FISCA potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
La Federazione Italiana Scala40 si propone di svolgere anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità anche attraverso internet, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si cita:
a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e il gioco del scala40 nello specifico;
c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dalla FISCA, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità sportive simili, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva; e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre società e/o associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
f) pubblicare riviste, videocassette e periodici al fine di diffondere il gioco della scala 40.

Art. 4
Risorse economiche
La Federazione Italiana Scala40 trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative;
b) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
d) entrate da raccolte pubbliche di fondi ed altre attività;
e) entrate derivanti dall'organizzazioni di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
f) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono custoditi dal tesoriere della federazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della FISCA, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, la FISCA provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5
Associati
Sono soci della Federazione Italiana Scala 40 coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita della FISCA. Possono far parte della FISCA le persone fisiche italiane e straniere.
Possono, altresì, far parte della FISCA tutte le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L.289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e gli Enti, comunque costituiti secondo le norme vigenti, che si occupino di attività sportiva dilettantistica.
Tutti gli associati devono essere iscritti al medesimo ente di promozione sportiva a cui è affiliata la FISCA; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi , devono essere richiesti per il tramite della Federazione Italiana Scala 40
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
L'iscrizione alla FISCA deve essere rinnovata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:
a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) inadempienza allo statuto della federazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6
Diritti e doveri degli associati
Gli Associati hanno diritto:
- di conoscere i programmi con i quali la Federazione Italiana Scala 40 intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dalla FISCA;
- di usufruire di tutti i servizi della FISCA posti a disposizione dei soci;

Gli Associati sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme e le direttive del CONI;

Tutti coloro i quali intendano far parte della Federazione Italiana Scala40 dovranno:
a) farne richiesta scritta;
b) essere accettati dal Consiglio Direttivo;
c) avere versato la quota di iscrizione o almeno versarla entro cinque giorni dalla comunicazione, da parte del Consiglio Direttivo, della avvenuta accettazione nella carica associativa.

Art. 7
Promotori
I promotori sono coloro che, persone fisiche, hanno costituito la presente Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo e facendo fronte alle obbligazioni pecuniarie per la costituzione della stessa.
Non appena sarà possibile, la Federazione Italiana Scala40 è tenuta a rilevare, con diritto di prelazione, i promotori, dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione stessa.

Art. 8
Quote associative e contributi
Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte della Federazione Italiana Scala40 ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 10
Organi Sociali e durata
Gli organi sociali FISCA si distinguono in:
- assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ed il suo Vice Presidente;
- tesoriere;
- segretario:
- gli arbitri;
- gli istruttori;

Art. 11
Assemblea degli associati
L'assemblea è costituita dal consiglio direttivo e da tutti gli Associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

L'assemblea degli associati può essere indetta dal Presidente, dal vice presidente, dalla maggioranza del consiglio direttivo e ove lo richieda 1/3 (un terzo) degli associati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

L'avviso di convocazione della Assemblea ordinaria, recante la data della riunione, viene comunicato almeno 30 giorni prima agli associati con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l’ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o email a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci.

In ogni caso sul sito internet della federazione dovrà essere pubblicata la notizia che verrà indetta l'assemblea dei soci almeno 30 giorni prima della data decisa.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale purché in Italia.

Art. 12
Consiglio Direttivo
IL consiglio direttivo è formato dal presidente, dal vicepresidente, dal tesoriere e dal segretario e vota a maggioranza, in caso di parità il voto del presidente ha valenza doppia. La carica di consigliere è gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne facciano richiesta i due terzi dei consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede legale o altrove.
L'avviso di convocazione deve essere inviato senza alcuna formalità di riscontro almeno cinque giorni prima della data fissata.
I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio.
Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione Italiana Scala40 , ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13
Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e direttore Tecnico
Salvo quanto stabilito dall'Atto Costitutivo per le prime nomine, il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti dalla assemblea dei soci presenti e dura in carica cinque anni.
Con le stesse modalità di votazione, sono nominati il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e durano anch'essi in carica 5 anni.

L'avviso di convocazione della Assemblea per eleggere il nuovo consiglio direttivo recante la data della riunione, viene comunicato almeno 30 giorni prima agli associati con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l’ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o email a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Art. 15
Arbitri, istruttori
Spetta al consiglio direttivo nominare arbitri e istruttori federali che durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo ha il dovere di vigilare sulla buona fede degli arbitri e degli istruttori e può per giustificati motivi rimuovere gli stessi dalla carica.

Art. 16
Organo di controllo legale e contabile
Su proposta del Consiglio Direttivo, al fine di garantire il buon funzionamento della FISCA, è possibile istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale. L'organo potrà essere organizzato in forma monocratica, Responsabile del controllo dei conti, o collegiale, Collegio dei Revisori dei Conti, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione medesima.
I componenti dell'Organo di controllo legale e contabile devono essere scelti tra coloro, in possesso di idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche non associati, che abbiano conseguito un titolo di laurea in materie giuridiche o economiche. Almeno un membro dell'Organo di controllo legale e contabile, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 17
Rendiconto economico-finanziario
Gli esercizi sociali della Federazione Italiana Scala 40 si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno.
Dal rendiconto deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della FISCA, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.
Art. 18
Divieto di distribuzione di utili
E' fatto divieto espresso di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.

Art. 24
Vincolo di giustizia
I provvedimenti adottati dagli Organi della FISCA hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli associati ed i tesserati.
Gli associati, i tesserati, nonché i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali e/o a rivolgersi alle autorità civili ed amministrative.
Ogni controversia insorta ed insorgente tra la Federazione Italiana Scala40 ed i soci e tra i soci medesimi, che sia originata dalla attività sportiva o associativa, sarà devoluta alla assemblea dei soci.

Art. 27
Sezioni
Il Consiglio Direttivo potrà costituire delle sezioni distaccate della FISCA nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 28
Modifiche allo Statuto Salvi i casi riservati al Consiglio Direttivo, per la revisione o la modifica dello statuto, delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Presidente, da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo o da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

Art. 29
Scioglimento della FISCA
L'assemblea delibera a maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto, su proposta esclusiva del Consiglio Direttivo:
a) sullo scioglimento della FISCA;
b) sulla nomina del liquidatore;
c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione della Federazione Italiana Scala 40 ;
L'Assemblea in questo caso è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 30
Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, anche in dipendenza ed in relazione alla sua esecuzione ed interpretazione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.
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